Avv. Giuseppe Croari – Dott. Salvatore Benigno
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Le aziende dell’Alta Moda soggette ad amministrazione giudiziaria hanno raggiunto quota tre: dopo la Alviero Martini e la Giorgio Armani Operations, la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria anche per la Manufactures Dior Srl.
Anche questa volta, le ragioni del provvedimento derivano da situazioni di caporalato presenti lungo la filiera produttiva.
I Giudici del Tribunale di Milano hanno ritenuto che la società del gruppo Dior abbia colposamente alimentato il fenomeno in questione, omettendo di vigilare adeguatamente sulle attività delle società appaltatrici indagate per il reato di sfruttamento di manodopera.
Nel nostro ordinamento il fenomeno del c.d. “Caporalato” è sanzionato dall’art. 603 bis del Codice Penale.
Nello specifico, l’art. 603 bis sanziona coloro che reclutano «manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori» (intermediazione illecita o caporalato in senso stretto) e coloro che utilizzano, assumono o impiegano «manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno» (sfruttamento del lavoro) con la pena della «reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato».
Per far fronte a fenomeni di questo genere il legislatore, con D. lgs. 159/2011, ha previsto una serie di misure di prevenzione applicabili anche a soggetti distinti rispetto agli autori del reato e tra le quali rientra, appunto, l’amministrazione giudiziaria.
La responsabilità per omessa vigilanza
L’art. 34 del D. lgs 129/2011 prevede la possibilità di sottoporre a amministrazione giudiziaria le aziende che agevolano l’attività di soggetti sottoposti a procedimenti penali per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
L’agevolazione dell’attività illecita non dove necessariamente essere di stampo doloso, potendo essere anche di tipo colposo. Così, infatti, nei provvedimenti sin oggi emanati dal Tribunale di Milano, i Giudici della Sezione Autonoma hanno ritenuto che le società coinvolte abbiano colposamente alimentato lo sfruttamento del lavoro.
Nell’ultimo provvedimento, infatti, il collegio giudicante ritiene che la società soggetta al provvedimento «non abbia effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate, omettendo di assumere tempestive ed adeguate iniziative di reale verifica della filiera dei sub-appalti, sino alla rescissione dei legami commerciali».
Conclusioni
I recenti provvedimenti del Tribunale di Milano hanno aperto la strada verso una maggiore responsabilizzazione delle imprese poste al vertice della filiera produttiva, quasi in ottica di progressivo ampliamento degli effetti della responsabilità sociale d’impresa.
Le imprese poste a capo della filiera produttiva non sono più solo responsabili da un punto di vista etico e reputazionale delle conseguenze che la propria attività ha nel contesto sociale, ma iniziano ad essere responsabili anche da un punto di vista giuridico. Così, nel caso riportato, l’omessa o l’inadeguata vigilanza sull’attività delle società sub-appaltatrici e sui relativi effetti sociali ha legittimato un mutamento degli organi decisionali dell’impresa.
Tutto ciò, però, non deve essere interpretato esclusivamente come un rimprovero verso la capo filiera, ma anche come misura di correzione e di aiuto verso quelle imprese che si siano ritrovare, anche per mera colpa, ad agevolare situazioni patologiche del nostro sistema sociale quale, appunto, il caporalato. L’Art. 34 del D. lgs. 129/2011, infatti, rende palese tale finalità dell’amministrazione giudiziaria al comma 2, nella parte in cui prevede che la misura di prevenzione possa essere prolungata al fine di «completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura».