Avv. Giuseppe Croari – Dott. Salvatore Benigno

Che i capi d’abbigliamento siano un bene immateriale meritevole di tutela è ormai fuori dubbio. Qualsiasi capo, o meglio il suo aspetto, può essere tutelato facendo ricorso ai diversi strumenti offerti dal diritto della proprietà industriale: ci si riferisce, in particolare, ai marchi e ai disegni e modelli.

Tuttavia, la tutela offerta per i marchi, i disegni o i modelli di utilità, è una tutela “ridotta” se la si paragona alla normativa in materia di diritto d’autore.

A titolo esemplificativo, le opere artistiche sono protette sin dalla loro creazione; i marchi e i disegni o modelli, invece, solo a seguito della loro registrazione. Si comprende, dunque, la ragione per cui alcune case produttrici spingano affinché i propri capi siano qualificati come opere creative.

Il caso Birkenstock

Così, ad esempio, ha tentato di fare la società tedesca Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG, in una controversia contro tre concorrenti accusate di imitare i propri iconici sandali. Nello specifico, la società tedesca sosteneva che i propri sandali avessero valore artistico e, pertanto, che fossero tutelati dalla normativa sul diritto d’autore tedesco (Urheberrechtsgesetz).

Dopo una prima pronuncia a favore della tedesca Birkenstock, lo scorso 26 gennaio 2025 è intervenuta la Corte federale di giustizia tedesca di Colonia, riformando la decisione di primo grado e negando il valore artistico delle Birkenstock.

I giudici tedeschi sono giunti a tale conclusione dopo aver preso in considerazione, tra l’altro, la finalità perseguita dall’autore del prodotto. In particolar modo, la Corte federale ha sostenuto che l’autore dei sandali oggetto di contesa avesse perseguito una finalità prettamente economica-commerciale e che, pertanto, nella creazione del sandalo non si fosse ispirato a ideali artistici o estetici.

A seguito di questa nuova pronuncia dei giudici tedeschi pare emergere un nuovo criterio di discrimine tra i disegni e modelli non creativi e quelli creativi (ossia artistici) da identificarsi con la volontà o con la finalità perseguita dal creatore al momento della creazione.

La giurisprudenza italiana: il caso Moon Boot

Non è la prima volta che si discuta in tema di diritto d’autore nel settore calzaturiero. In Italia, infatti, già nel 2016 la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano si pronunciava in favore della Tecnica Group S.p.A., titolare dei diritti di sfruttamento economico sul doposcii Moon Boot riconoscendo il valore artistico di questo modello.

Anche in Italia come in Germania è possibile cumulare la tutela del diritto sui disegni e modelli con la tutela sul diritto d’autore. La legge n. 633/1941, infatti, considera opere protette “Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico ” (Art. 2, n. 10). A differenza dell’interpretazione del giudice federale tedesco, tuttavia, il valore artistico di un disegno o un modello si basa su presupposti differenti.

Il Tribunale di Milano, infatti, come da ultimo ribadito con sentenza del 25 gennaio 2021, accoglie l’interpretazione maggioritaria che riconosce il valore artistico di un determinato prodotto sulla base della percezione che il prodotto stesso ha suscitato nel pubblico, a prescindere dall’intenzione o dalla consapevolezza del relativo autore.

Conclusioni

Affinché un capo d’abbigliamento sia qualificabile come opera d’arte è necessario che questo possieda un certo valore creativo, tale da distinguerlo da un semplice disegno o modello.

Tuttavia i singoli giudici nazionali, nel cercare di individuare dei criteri per la qualificazione di un prodotto come artistico, giungono a conclusioni tra loro differenti.

Così, infatti, mentre il giudice tedesco ha da ultimo dato rilevanza alla volontà del creatore, quello italiano tende a fare affidamento ad altri criteri oggettivi che prescindono dalla finalità perseguita dall’autore.

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